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28/04/2010
Roma
Cosa bisogna ancora cambiare sull’arbitrato di Tiziano Treu
 
Il testo del collegato lavoro che arriva in aula alla Camera, per la quinta lettura, è significatamente cambiato rispetto a quello approvato due mesi fa dal Senato. Le modifiche introdotte dalla commissione lavoro della Camera correggono alcune delle norme più gravi del collegato, quelle sull’arbitrato, che avevano sollevato le maggiori obiezioni, anche di costituzionalità, nel corso del dibattito al Senato. Di questa correzione di rotta dobbiamo essere grati al Presidente Napolitano che col suo motivato ed energico messaggio di rinvio alle camere ha segnalato la necessità di riesaminare diversi punti critici della legge. Non tutte le criticità segnalate dal Capo dello Stato sono state risolte; ma sarebbe sbagliato sul piano sia politico sia istituzionale disconoscere o sminuire l’importanza delle correzioni introdotte. Una prima modifica rilevante stabilisce che la clausola compromissoria può concludersi solo dopo il periodo di prova, o comunque dopo 30 giorni dalla conclusione del contratto di lavoro, e che nel definirla, in sede di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante sindacale. Cosi si vuol evitare che il lavoratore possa essere indotto, o costretto, ad accettare l’arbitrato nel momento di massima debolezza, cioè all’atto dell’assunzione. Inoltre gli si vuol fornire un’assistenza che lo aiuti a scegliere a ragion veduta. E’ un passo avanti; anche se la posizione di debolezza del lavoratore non scompare per il solo fatto del passare di un mese dal contratto e di un’assistenza esperta. Per questo nell’iter parlamentare precedente noi avevamo proposto che il ricorso all’arbitrato potesse avvenire solo nell’ambito di procedure negoziate collettivamente e solo in presenza di una controversia già in atto. Una seconda modifica utile prevede che la clausola compromissoria non può riguardare le controversie riguardanti la risoluzione del rapporto, cioè i licenziamenti. Così si dà attuazione legislativa all’avviso siglato dalle parti sociali (non dalla Cgil) che ha escluso di voler mettere in discussione l’art. 18. Peraltro l’arbitrato in equità previsto nell’originario collegato può mettere a rischio non solo le tutele contro il licenziamento ma altri diritti fondamentali del lavoratore (sanciti da norme inderogabili). Per questo un ulteriore correzione introdotta dalla commissione della Camera precisa che la decisione dell’arbitro deve rispettare non solo i principi generali dell’ordinamento, limite troppo generico, ma “i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”. Questa formulazione è sicuramente più garantista della precedente, perché indica la necessità che l’arbitro rispetti se non tutte le norme inderogabili del diritto del lavoro, almeno tutta la sua sostanza di tutela. Ma la norma farà sicuramente discutere perché si può prestare a varie interpretazioni. Per questo noi avevamo proposto una soluzione diversa e più netta: cioè che la decisione dell’arbitro non può andare contro le disposizioni di legge che tutelano diritti fondamentali del lavoratore; mentre può essere legittimata dalle parti sociali che hanno stipulato un contratto collettivo a decidere liberamente sulle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione dello stesso contratto. Un altro punto critico riguarda il potere del Ministro del lavoro di decidere in ultima istanza se le parti sociali non si mettono d’accordo sulle regole dell’arbitrato. Qui la Commissione della Camera ha introdotto un ulteriore periodo di 6 mesi di tempo prima della decisione del ministro e l’obbligo dello stesso di tener conto delle risultanze del confronto collettivo. La correzione è parziale; e non risponde al dubbio sollevato dal Capo dello Stato circa la correttezza di un intervento ministeriale in una materia così delicata come la regolazione dell’arbitrato. Questi sono i punti principali che andrebbero corretti alla Camera, se si vuol corrispondere in pieno ai rilievi del Capo dello Stato. Inoltre le parti sociali avranno un compito decisivo nella gestione dell’arbitrato. Anzitutto per definire meglio gli ambiti e le condizioni di applicazione dell’arbitrato. Il loro intervento sarà tanto più importante se resterà la formula non univoca sui limiti del potere dell’arbitro; ma lo sarebbe anche se si adottasse il testo più chiaro da noi proposto, perché in ogni caso occorrerà precisare meglio le materie su cui favorire il ricorso all’arbitrato e i confini dei relativi poteri. Altrettanto importante sarà definire bene le procedure e i tempi utili a rendere celeri e sicuri gli interventi arbitrali; e poi occorrerà stabilire percorsi e strumenti formativi per preparare professionalmente i futuri arbitri. L’esperienza di altri paesi mostra che la qualità professionale degli arbitri e le procedure della loro attività sono decisivi per l’effettività dell’arbitrato e per renderlo capace non solo di snellire la giustizia del lavoro ma di esercitarla nel modo più utile alle parti.
 
 

 

 

 
 
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