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04/03/2010
Roma
La disposizione più grave riguarda l’arbitrato di equità
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| Il collegato lavoro contiene una congerie eterogenea di norme; non a caso è un provvedimento che si trascina da oltre un anno e mezzo fra Senato e Camera. C’era dunque il tempo per riflettere meglio su alcune norme e correggere vari errori. La disposizione più grave riguarda l’arbitrato c.d. di equità (art. 31 comma 5). L’arbitrato può essere utile a risolvere rapidamente anche le controversie di lavoro, come dimostra la pratica di paesi che hanno largamente adottato questo strumento. Ma in nessuno di questi paesi si ammette un arbitrato “di equità”, cioè svincolato dal rispetto delle norme inderogabili di legge. Noi dell’opposizione abbiamo proposto che le parti collettive possano regolare l’arbitrato attribuendogli anche il potere di decidere in via definitiva sull’interpretazione delle clausole dello stesso contratto collettivo. Questa è materia di cui le parti possono disporre. Ma non è così per le norme inderogabili di legge. Attribuire all’arbitro il potere di decidere a prescindere o contro le norme inderogabili di tutela del lavoro, senza possibilità di appello al giudice, vuol dire contraddire la natura stessa protettiva del diritto del lavoro e vanificare le tutele del lavoratore. Sarebbe come ammettere che si possa rinunciare alle ferie, agli orari massimi, alle norme sulla sicurezza, e anche alla tutela dai licenziamenti ingiusti, di cui all’art. 18. Non basta dire che l’arbitrato è volontario. Se fosse obbligatorio violerebbe anche l’art. 24 della Costituzione. Ma il fatto che il lavoratore accetti l’arbitrato non può vanificare le tutele stabilite dalla legge, che sono inderogabili perché servono a proteggere diritti ritenuti indisponibili dallo stesso interessato. Un lavoratore quando è in posizione di debolezza, pensiamo al momento dell’assunzione o del rinnovo di un contratto a termine, può essere “costretto” ad accettare una clausola arbitrale che pregiudichi i suoi diritti futuri, compreso quello a non essere licenziato ingiustamente (art. 18). Questo non è ammissibile e, ripeto, non è ammesso neppure in ordinamenti liberisti come Usa e Uk. Non basta neppure il richiamo al rispetto dei “principi generali” dell’ordinamento contenuto nel testo dell’art. 31. comma 5. Questo è un concetto generico, troppo ampio, che non comprende tutte le tutele fondamentali del lavoratore, compreso l’art. 18. Questa proposta di collegato è un modo indiretto di svuotare le norme del diritto del lavoro. Se alcune si vogliono modificare perché ritenute troppo rigide, bisogna farlo apertamente, discutendo in parlamento; non cercare di aggirarle tramite un arbitrato senza regole e senza possibilità di ricorso al giudice. Credo che la norma sia non solo inaccettabile nel merito ma probabilmente anche anticostituzionale. Lo è certamente nella parte in cui l’arbitrato libero si può applicare anche al pubblico impiego (art. 31, comma 8). Qui l’arbitro potrebbe addirittura decidere su assunzioni e promozioni al di fuori delle regole del concorso pubblico, contro quanto previsto dall’art. 97 Costituzione.
Ma anche nel settore privato un arbitrato senza regole affidato al singolo può essere contrario ai principi costituzionali di tutela del lavoro (Art. 1, 4, 35 Costituzione).
Queste norme andrebbero corrette subito se il governo fosse responsabile. Limiti a questo uso sconsiderato dell’arbitrato dovranno essere previsti anche dalle parti sociali se hanno a cuore un sistema equilibrato di relazioni di lavoro.
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